PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati, promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, al fine di contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli e di valorizzare le comunità italiane all'estero.
      2. La divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano rappresenta una delle priorità della politica estera del Paese.
      3. Allo scopo di facilitare l'integrazione linguistica e culturale degli immigrati, la Repubblica si impegna a diffondere l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua all'interno del territorio nazionale.

Art. 2.
(Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia».
      2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia si avvale di un Comitato consultivo composto, tra l'altro, da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:

          a) Ministero della pubblica istruzione;

          b) Ministero degli affari esteri;

 

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          c) Ministero dell'università e della ricerca;

          d) Ministero per i beni e le attività culturali;

          e) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

          f) Ministero dell'economia e delle finanze.

      3. Fanno, inoltre, parte del Comitato consultivo:

          a) un rappresentante designato dal Consiglio generale degli italiani all'estero;

          b) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      4. I compiti di coordinamento, amministrazione e controllo nei confronti delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e delle iniziative di formazione linguistico-culturale a favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana all'estero sono esercitati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia composto da:

          a) il presidente, designato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

          b) due vicepresidenti designati, rispettivamente, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro degli affari esteri;

          c) otto consiglieri, quattro appartenenti ai ruoli del Ministero degli affari esteri e quattro appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, la cui designazione è demandata al regolamento di attuazione di cui al comma 6.

      5. Per lo svolgimento dei compiti di controllo delle istituzioni e delle iniziative di cui all'articolo 6, l'Agenzia si avvale di personale dirigente tecnico-ispettivo dipendente del Ministero della pubblica istruzione.
      6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato «regolamento di attuazione», è predisposto dal presidente e dai due vicepresidenti di

 

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cui al comma 4, lettere a) e b), ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia persegue le finalità di cui all'articolo 1, promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, gli enti e le istituzioni pubbliche ai sensi della legislazione vigente in materia.
      2. L'Agenzia, organizzata in uffici di livello dirigenziale generale, promuove, coordina, amministra e controlla:

          a) le istituzioni scolastiche italiane all'estero, nonché le iniziative e gli interventi che favoriscono e sviluppano la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo;

          b) l'integrazione linguistica, culturale, sociale e lavorativa dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana nei sistemi scolastici dei Paesi di accoglienza;

          c) l'attuazione di convenzioni con le autorità straniere per l'inserimento della lingua e della cultura italiane nei sistemi scolastici locali;

          d) i servizi di certificazione delle competenze acquisite dai beneficiari delle attività di cui alla lettera a), tenuto conto degli indicatori e dei livelli di competenza comunicativa e linguistica fissati dal Consiglio d'Europa. A tale fine l'Agenzia stipula convenzioni con accertati enti certificatori, promuovendo l'adozione di un unico modello di certificazione;

          e) la diffusione dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero secondo le strategie dell'e-learning.

      3. L'Agenzia valorizza l'interazione tra pubblico e privato nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge mediante forme di cooperazione con enti e

 

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con associazioni di diritto privato locale, di seguito denominati «enti gestori». Gli enti gestori devono offrire garanzie di struttura, organizzazione e amministrazione documentando, entro il primo triennio di attuazione della presente legge, il possesso dell'avvenuta certificazione di qualità secondo criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
      4. L'Agenzia eroga contributi agli enti gestori certificati secondo criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
      5. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, regola il riconoscimento giuridico del servizio di insegnamento prestato all'estero dal personale docente locale assunto dagli enti gestori certificati.
      6. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce e coordina centri di formazione permanente provinciali o interprovinciali, di seguito denominati «centri», che svolgono le funzioni di cui all'articolo 5.
      7. L'Agenzia presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

Art. 4.
(Contingente di personale presso l'Agenzia).

      1. Per i compiti di coordinamento, amministrazione e controllo di cui agli articoli 1 e 3, nonché per la realizzazione delle iniziative di formazione linguistico-culturale e le attività scolastiche di cui all'articolo 6, è messo a disposizione dell'Agenzia un contingente di personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione nel limite complessivo di cinquanta unità in comando triennale rinnovabile fino a un massimo di nove anni.
      2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di attuazione è abrogato l'articolo 626,

 

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comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 5.
(Funzioni dei centri).

      1. I centri, avvalendosi di norma di docenti di ogni ordine e grado di istruzione con servizio di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche e nelle iniziative formative italiane all'estero per non meno di un quadriennio e non in quiescenza:

          a) concorrono alla formazione iniziale e continua degli insegnanti da destinare al servizio scolastico e formativo all'estero;

          b) concorrono alla formazione dei docenti in servizio nei ruoli metropolitani per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;

          c) istituiscono e organizzano corsi di aggiornamento per i docenti di cui alle lettere a) e b);

          d) promuovono attività interculturali sul territorio nazionale, anche in collaborazione con i Paesi europei ed extraeuropei;

          e) producono, in collaborazione con istituti universitari, enti e associazioni, specifico materiale didattico per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua in Italia e all'estero;

          f) favoriscono la diffusione della certificazione degli esiti formativi e linguistici;

          g) forniscono consulenza sul territorio per aspetti relativi all'integrazione e all'istruzione degli immigrati.

      2. I centri sono organizzati in analogia a quanto disposto per i centri provinciali per l'istruzione degli adulti previsti all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

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Art. 6.
(Istituzioni scolastiche italiane all'estero e iniziative di formazione linguistico-culturale in favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana all'estero).

      1. La Repubblica ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero istituzioni scolastiche e iniziative di formazione linguistico-culturale in favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana all'estero, assegnando a tali attività un apposito contigente di personale stabilito ai sensi dell'articolo 11.
      2. L'azione dello Stato nei riguardi delle istituzioni scolastiche e delle iniziative di formazione linguistico-culturale di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero degli affari esteri. L'Agenzia promuove e attua all'estero, mediante le locali istituzioni scolastiche e con le iniziative di formazione, l'integrazione sociale a favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana all'estero, con i seguenti obiettivi:

          a) diffondere l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;

          b) inserire l'insegnamento-apprendimento della lingua e della cultura italiane nei programmi scolastici dei Paesi esteri;

          c) incrementare le sezioni bilingui presso le scuole dei Paesi esteri;

          d) migliorare il livello culturale delle comunità italiane all'estero;

          e) favorire l'integrazione delle comunità italiane nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

          f) ridistribuire razionalmente le istituzioni scolastiche e le iniziative di formazione con criteri di efficienza e di efficacia nell'interesse della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero;

          g) rendere uniforme e garantire il sostegno alle istituzioni scolastiche e alle

 

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iniziative di formazione mediante l'assegnazione di adeguate risorse;

          h) estendere alle istituzioni scolastiche e alle iniziative di formazione i princìpi dell'autonomia didattica e organizzativa mediante l'adeguamento delle norme nazionali vigenti in materia.

Art. 7.
(Coordinamento, amministrazione e vigilanza all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate fino a un massimo di nove unità di personale dirigente tecnico-ispettivo di seconda fascia presso altrettante rappresentanze diplomatiche dei Paesi di larga emigrazione italiana e per le macro-aree in cui si attuano le iniziative linguistico-culturali e scolastiche di cui all'articolo 6. L'assegnazione è disposta su apposito posto-funzione con iscrizione nella lista diplomatica.
      2. Il regolamento di attuazione disciplina le funzioni di coordinamento, promozione e programmazione linguistico-culturale affidate ai dirigenti tecnico-ispettivi di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del «piano-Paese».
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate fino a un massimo di ottanta unità di personale dirigente scolastico agli uffici consolari nella cui circoscrizione si svolgono le attività scolastiche e formative di cui all'articolo 6. L'assegnazione è disposta su apposito posto-funzione con iscrizione nella lista consolare.
      4. Il regolamento di attuazione disciplina le funzioni assegnate al personale dirigente scolastico di cui al comma 3 in materia di coordinamento, direzione, gestione

 

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e controllo delle locali attività scolastiche e formative.

Art. 8.
(Istituzioni scolastiche italiane paritarie all'estero).

      1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con l'Agenzia, sono individuate le scuole italiane paritarie all'estero riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.
      2. Il dirigente scolastico competente provvede alla verifica periodica del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole italiane paritarie di cui al comma 1, al fine del mantenimento o della revoca della qualifica concessa.
      3. L'Agenzia promuove l'istituzione di sezioni bilingui e biculturali all'interno delle scuole locali, il cui numero deve essere incrementato prevedendo la sottoscrizione di appositi accordi culturali con i Paesi ospitanti.

Art. 9.
(Iniziative formative e attività di integrazione scolastica).

      1. L'Agenzia, per attuare le iniziative di formazione linguistico-culturale e le attività scolastiche previste dall'articolo 6 e allo scopo di integrare l'insegnamento della lingua e della cultura italiane nei programmi delle scuole locali, promuove l'insegnamento della lingua e della cultura italiane anche a favore degli allievi delle scuole locali.
      2. Ai corsi di lingua e di cultura italiane organizzati ai sensi del comma 1, sono ammessi, ove possibile, studenti fino al livello di scolarizzazione equivalente alla scuola secondaria di secondo grado. Tali studenti compartecipano a pieno titolo alla determinazione del numero minimo di iscritti-frequentanti necessari all'istituzione delle iniziative scolastiche che si articolano dalla prima classe della scuola

 

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primaria all'ultima classe della scuola secondaria di secondo grado.
      3. Gli aspetti organizzativi e funzionali delle iniziative formative e delle attività di integrazione scolastica di cui al presente articolo sono definiti dal regolamento di attuazione.

Art. 10.
(Programmi, esami e titoli di studio).

      1. Gli ordinamenti, i programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami finali e le modalità per il rilascio e per l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con l'Agenzia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 11.
(Contingenti del personale da destinare all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, è definito il contingente biennale del personale di ruolo appartenente alle categorie di personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo da destinare all'estero alle istituzioni scolastiche italiane e alle iniziative di formazione linguistico-culturale di cui all'articolo 6, nonché alle scuole europee. Tale contingente tiene conto delle indicazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, nonché delle osservazioni e delle proposte avanzate dalle rappresentanze sindacali unitarie, in analogia a quanto disposto dalle norme vigenti sul territorio

 

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metropolitano. Nel medesimo decreto è altresì fissato il limite massimo di spesa per il citato personale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
      2. Il contingente del personale di ruolo di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo di ottocento unità.
      3. Il personale docente con contratto a tempo indeterminato proveniente dai ruoli del Ministero della pubblica istruzione destinato alle iniziative di promozione della lingua e della cultura italiane all'estero è impiegato in compiti di coordinamento didattico-metodologico e di promozione dell'innovazione educativa a favore dei docenti locali, secondo modalità stabilite dal dirigente scolastico competente, d'intesa con il dirigente tecnico-ispettivo e sentiti le rappresentanze sindacali di categoria, nonché gli organi collegiali scolastici.

Art. 12.
(Procedure per la destinazione del personale all'estero).

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee nonché alle iniziative di promozione della lingua e della cultura italiane, è scelto esclusivamente tra il personale dei ruoli con accertata conoscenza, scritta e orale, delle lingue straniere richieste per il Paese cui è destinato.
      2. Alla destinazione all'estero del personale di cui al comma 1, l'Agenzia provvede secondo le disposizioni in materia di mobilità professionale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, attingendo alle graduatorie permanenti, aggiornabili ogni tre anni, istituite sulle base delle vigenti norme contrattuali.
      3. L'Agenzia, sentite le organizzazioni sindacali e secondo modalità stabilite con il regolamento di attuazione, provvede all'istituzione di appositi corsi di formazione per il personale di cui al comma 1 da destinare all'estero, attuati dai centri di cui all'articolo 5.

 

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Art. 13.
(Assegnazione della sede di servizio e collocamento fuori ruolo).

      1. L'assegnazione alla sede di servizio all'estero del personale di cui all'articolo 12 avviene a cura dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il personale docente e amministrativo è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le proprie funzioni all'estero. Tale personale è notificato alle autorità del Paese ospitante e iscritto in calce alla lista consolare.
      3. L' Agenzia ha l'obbligo di provvedere ad espletare tutte le procedure di nomina e di invio del personale di cui al presente articolo all'estero in tempo utile per un regolare inizio dell'anno scolastico secondo il calendario del Paese ospitante.

Art. 14.
(Durata massima di permanenza all'estero).

      1. Il personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo è destinato all'estero dall'Agenzia per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge per un periodo massimo di otto anni, suddivisi in un primo quadriennio seguito da un successivo quadriennio, previa valutazione della stessa Agenzia, d'intesa con il titolare della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, secondo modalità definite con il regolamento di attuazione. Al termine del periodo massimo di permanenza all'estero, gli interessati, rientrati ai ruoli metropolitani, possono essere destinati nuovamente all'estero solo dopo un quinquennio di effettivo servizio in Italia.
      2. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.

 

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Art. 15.
(Periodi minimi di permanenza all'estero).

      1. Tutto il personale destinato all'estero in attuazione della presente legge assume l'obbligo di risiedere nella sede di servizio per una durata non inferiore a quattro anni.
      2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo quadriennio di servizio all'estero di cui al comma 1, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi e documentati motivi di carattere personale o familiare.
      3. La destinazione da una ad un'altra sede all'estero non può avere luogo prima di quattro anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.

Art. 16.
(Norme applicabili al personale amministrativo).

      1. Al personale amministrativo si estendono le disposizioni previste dalla presente legge per il personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

Art. 17.
(Viaggi di trasferimento).

      1. In occasione dei viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero del personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo di cui alla presente legge, il periodo che l'Agenzia concede per raggiungere la sede di servizio è considerato servizio effettivo d'istituto.

 

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Art. 18.
(Trattamento giuridico ed economico).

      1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, nonché presso le iniziative per la promozione della lingua e della cultura italiane rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
      2. Al personale di cui al comma 1, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, salvo che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dalla data di assunzione giuridica fino alla data di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per coprire gli oneri derivanti dal servizio all'estero. L'entità di tale assegno è determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla parte terza, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in analogia a quanto previsto per il trattamento del corrispondente personale dell'Amministrazione degli affari esteri.
      3. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al fine di adeguarle alle disposizioni previste dal comma 2.
      4. Il personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo destinato all'estero, di cui al comma 1, mantiene per tutta la durata della permanenza all'estero il posto-funzione con perdita della titolarità nella scuola o ufficio di provenienza. Al rientro ai ruoli metropolitani a tale personale è assicurata la priorità nella scelta della sede.
      5. Al personale di cui al comma 1 è attribuito a tutti gli effetti retributivi e di

 

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progressione di carriera, nonché pensionistici, un punteggio doppio per ogni anno di servizio di ruolo prestato all'estero.
      6. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 673 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dal comma 5.
      7. Al personale docente e amministrativo della scuola in servizio all'estero ai sensi del presente articolo, è estesa la qualifica di personale amministrativo-tecnico prevista dall'articolo 1, lettera f), della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, adottata a Vienna il 18 aprile 1961, resa esecutiva dalla legge 9 agosto 1967, n. 804.

Art. 19.
(Trasferimento di risorse economiche e norme di adeguamento).

      1. Le risorse economiche imputate ad apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e amministrate dalle competenti Direzioni generali del medesimo Ministero per la gestione delle istituzioni scolastiche e delle iniziative formative di cui alla presente legge sono trasferite all'Agenzia, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.
      2. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 625 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, al fine di adeguarli alle disposizioni della presente legge.